Art. 10.
(Riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. La legge finanziaria dispone misure volte alla progressiva riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, effettuate nelle zone montane inerenti:

          a) l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di prime abitazioni;

          b) le operazioni realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale;

          c) le attività, le prestazioni e le opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane.

 

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